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27/08/2024
Si tratta di una pensione anticipata con il requisito
contributivo ridotto, erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti pubblici e
privati e ai lavoratori autonomi, che possano far valere almeno 12 mesi di
contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e, indipendentemente
dall'età anagrafica, i 41 anni di contribuzione; detto requisito è valido fino
al 31 dicembre 2026 e periodicamente è adeguato alla speranza di vita. Oltre al
perfezionamento dei requisiti contributivi, i lavoratori devono trovarsi in una
delle condizioni di particolare disagio lavorativo e/o economico indicate dalla
legge:
- stato
di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale e conclusione integrale della prestazione per la
disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità
superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni;
- assistenza
di un familiare convivente riconosciuto disabile grave ai sensi della L.
n. 104/1992;
- essere
lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10
oppure 6 negli ultimi 7, attività gravose:
-
- operai
dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli
edifici;
- conduttori
di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori
di pelli e di pellicce;
- conduttori
di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori
di mezzi pesanti e camion;
- personale
delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere
con lavoro organizzato in turni;
- addetti
all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti
della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini,
addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale
non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori
ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai
dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori
della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci
di cooperative;
- lavoratori
del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro
addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa
del d.lgs.67/2011;
- marittimi
imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque
interne.
- essere
lavoratori “usuranti” di cui al Dlgs n. 67/2011 (addetti alla
linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza
complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo)
A chi spetta
Ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all'Assicurazione generale obbligatoria; ai lavoratori dipendenti iscritti alle
gestioni esclusive e sostitutive (ex Inpdap, ex Enpals, etc.) che si trovano in
condizioni particolarmente disagiate.
Contributi
I lavoratori interessati devono avere almeno 12 mesi di
contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” (ossia, di contribuzione
obbligatoria) prima del compimento dei 19 anni di età. Sono utili anche i
periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni
contributive.
Fino al 31 dicembre 2026, sono inoltre richiesti i 41 anni
di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, per i quali è valida la
contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da
riscatto, figurativa), fermo restando il possesso di almeno 35 anni di
contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata
dalla previgente normativa.
Il requisito può essere raggiunto cumulando i periodi non
sovrapposti presenti in assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive
ed esclusive, gestione separata e casse dei liberi professionisti; utilizzando
la maggiorazione contributiva di 2 mesi per ogni anno di lavoro dipendente
svolto con invalidità superiore al 74%.
Domanda
La domanda per il riconoscimento del beneficio della
riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci deve
essere presentata entro il 1° marzo dell’anno in cui il lavoratore raggiunge le
condizioni e i requisiti richiesti.
Eventuali domande presentate successivamente al 1° marzo di
ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione
dall’INPS solo se residueranno risorse finanziarie.
Ottenuto il riconoscimento dall’INPS, comprensivo della
prima decorrenza utile, il lavoratore deve presentare domanda di pensione
anticipata.
Finestre
La pensione anticipata per i lavoratori precoci decorre dal
primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra dei 3 mesi dalla
maturazione dei requisiti previsti.
Incumulabilità e incompatibilità
La pensione per i lavoratori precoci non è cumulabile con
redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero fino
al raggiungimento “virtuale” dei requisiti vigenti per la pensione anticipata
ordinaria; non è inoltre cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo
svolgimento delle medesime attività lavorative, fermo restando la maggiorazione
di 2 mesi all’anno in caso di invalidità superiore al 74%, prevista dall’art.
80 della L. n. 388/2000.
Dipendenti
del settore privato Lavoratori autonomi
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12 mesi
di ctb effettiva prima del 19° anno di età + 41 anni di contribuzione, a
prescindere dall’età anagrafica
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3 mesi
dalla maturazione dei requisiti
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Lavoratori
dipendenti settore pubblico
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12 mesi
di ctb effettiva prima del 19° anno di età + 41 anni di contribuzione, a
prescindere dall’età anagrafica
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